Circolare n. 51961 emessa dal Min. della Salute in data 31/12/2022 dal titolo: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

La circolare modifica le precedenti regole per l'isolamento dei casi Covid-19 asintomatici e l'autosorveglianza, esplicitando quanto previsto dalla Legge 30/12/2022, n. 199 che modifica il DL 24/03/2022, n. 24 e aggiorna le precedenti circolari (ultima la n. 37615 del 31/08/22) di riferimento fino al 31/12/2022 e per il settore della scuola di seguito le modifiche introdotte.

I casi confermati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposti ad isolamento di 5 gg se sempre asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 gg dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (possono rientrare anche senza presentare risultato negativo del test); per chi è sempre stato asintomatico l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 gg qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo (con presentazione del risultato del test).

Se la positività risulta in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 gg, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo (da presentare).

Al termine dell'isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare (da presentare).

Nei casi di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Allegati

Min_Salute_51961_2022_12_31.pdf